Cosa legalmente può fare la famiglia
Le tossicomanie, alcolismo compreso, possono a volte alterare il
comportamento e il giudizio in maniera talmente grave da impedire persino al
paziente di rendersi conto di quanto abbia bisogno di aiuto. Tali comportamenti
inoltre possono danneggiare non solo l'interessato ma anche i suoi
famigliari.
In questi casi appare logico chiedersi se sia possibile
costringere queste persone a curarsi o, almeno, se sia possibile metterle in
condizione di non nuocere.
L'articolo 32 della Costituzione stabilisce che
"... nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge ...". La legge non definisce tra i trattamenti
sanitari obbligatori quello inerente il programma terapeutico e
socio-riabilitativo per i tossicodipendenti. Questa scelta del legislatore è
apparsa inevitabile dopo che si è constatato, sia in Italia sia all'estero,
l'inutilità e anche la pericolosità dei trattamenti obbligatori, un tempo
consentiti.
In effetti, a differenza di quanto accade per le malattie
psichiatriche (nelle quali il trattamento farmacologico è abbastanza efficace
anche quando il paziente non collabora), i trattamenti oggi disponibili per le
tossicodipendenze richiedono tutti la partecipazione attiva
dell'interessato.
Anche per chi è sotto l'effetto di droghe tuttavia è
possibile chiedere un trattamento sanitario obbligatorio ai sensi della legge
180/78 qualora il paziente presenti una sintomatologia psichiatrica tale da
rendere assolutamente necessaria una terapia e si possa presumere che non sia in
grado di valutare il proprio stato. Tale trattamento viene proposto da un medico
ma deve essere disposto dal sindaco solo dopo la convalida da parte di un
Servizio Psichiatrico Pubblico. La legge prevede che non possa durare più di
sette giorni.
Al di fuori di questo caso, non è possibile costringere persone
maggiorenni a seguire una terapia contro la propria volontà.
Ci sono tuttavia
dei modi con cui la famiglia può indurre un tossicomane a chiedere di essere
curato e ogni struttura che si occupi di questi problemi può aiutare i familiari
a trovare i più adatti al loro caso.
Poiché tra questi metodi viene a volte
consigliato anche quello di tagliare i viveri alla paziente o addirittura di
"buttarlo fuori casa" diamo alcune indicazioni che permettano di evitare
involontari reati.
Chi ha a che fare con tossicodipendenti deve sapere che in
base agli articoli 88, 89 e 95 del Codice Penale lo stato di intossicazione
cronica da alcol o stupefacenti è riconosciuta possibile causa di vizio totale o
parziale di mente.
Pertanto "buttare fuori casa" una persona in queste
condizioni potrebbe al limite comportare l'incriminazione ai sensi dell'articolo
561 del Codice Penale che prevede da 6 mesi a 5 anni di reclusione per chiunque
abbandoni persone incapaci di provvedere a se stesse "per malattia di mente o di
corpo".
E' pertanto essenziale quando si decide di chiudere la porta di casa
al proprio congiunto tossicodipendente prendere le seguenti precauzioni:
- possibilmente consigliarsi con un Centro che possa fornire l'appoggio necessario per inserire questa decisione in programma terapeutico;
- indicare all'interessato soluzioni alternative come per esempio il dormitorio pubblico, la mensa comunale o, se è disponibile la Comunità Terapeutica;
- accertarsi che non presenti segni di sovradosaggio di astinenza tali da richiedere delle cure immediate. In questo caso accompagnarlo in una struttura sanitaria (ospedale, SerT) facendo presente la propria decisione di non riaccoglierlo in casa propria.
In queste circostanze comportarsi diversamente potrebbe comportare
l'applicazione dell'articolo 593 del Codice Penale concernente l'omissione di
soccorso (3 mesi di reclusione).
Naturalmente nulla si può fare se il
paziente è lui stesso proprietario o conduttore dell'appartamento o se ha titolo
a risiedervi per altri motivi.
Un provvedimento possibile qualora il
comportamento della persona tossicomane comprometta gravemente la sua situazione
economica o quella della famiglia è la richiesta di inabilitazione. L'articolo
415 del Codice Civile, infatti, prevede che il coniuge, i parenti fino al quarto
grado, i suoceri o il tutore possano chiedere l'inabilitazione per chi per abuso
abituale di alcolici o di stupefacenti esponga sé o la sua famiglia a gravi
pregiudizi economici.
Ciò significa che questa persona non può compiere atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio senza seguire certe
formalità che permettano a chi è incaricato della sua tutela (in genere un
genitore o il coniuge) di valutarne la convenienza.
Gli atti che venissero
compiuti senza seguire queste procedure sarebbero nulli.
Questo vuol dire,
per esempio, che la persona inabilitata può liberamente comprarsi un paio di
scarpe, ma se ipoteca la casa o vende l'automobile, questi atti sono annullabili
a meno che non siano autorizzati dal curatore.
Il provvedimento di
inabilitazione, come si vede, non è una sanzione contro il tossicomane o
l'alcolista ma, al contrario, è un mezzo per salvaguardare i suoi interessi
economici in un periodo in cui non è in grado di occuparsene. Il provvedimento
di inabilitazione infatti viene a cessare con il venir meno della causa che l'ha
determinato.