Stranieri
L'articolo 120 della legge 309/90 garantisce il diritto ad
accedere ai Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze a "chiunque" faccia uso
non terapeutico di sostanze stupefacenti, senza fare alcun riferimento alla
cittadinanza o ad altri requisiti.
Peraltro lo stesso articolo garantisce
anche il diritto ad accedere ai servizi senza fornire le proprie generalità, in
modo cioè "che la propria scheda sanitaria non contenga alcun elemento atto
all'identificazione".
La circolare del Ministero della Sanità n° 5/2000 spone, per di
più, che ai tossicodipendenti stranieri temporaneamente presenti sul territorio
italiano, anche se non in regola con il permesso di soggiorno, accedano a tutte
le prestazioni previste dalla Legge 309/90, compreso quindi, almeno secondo
l'interpretazione che ne hanno dato alcune Regioni tra cui la Lombardia,
l'inserimento in Comunità Terapeutica.