Legislazione italiana sugli stupefacenti
La legge nazionale italiana che disciplina l'intera materia
relativa agli stupefacenti è il T.U. (Testo Unico) 309/90. Questo provvedimento
stabilisce regole riguardo alla produzione al commercio e all'uso delle sostanze
stupefacenti, alla repressione delle attività illecite, alla prevenzione delle
tossicomanie, alla cura delle persone tossicodipendenti.
Le sostanze
stupefacenti non vengono definite in base ai loro effetti (se così fosse l'alcol
e il tabacco sarebbero difficilmente separabili dalle altre droghe) ma in base
al fatto che siano contenute in un elenco che viene periodicamente aggiornato
dal Ministero della Sanità. Per questo motivo è molto importante conoscere
questa normativa: ciò che è legale e ciò che illegale nel nostro paese (come del
resto in tutta Europa e anche negli Stati Uniti) non dipende infatti dalle
caratteristiche intrinseche delle sostanze ma dal fatto che siano o no
nell'elenco sopra citato. In pratica ciò vuol dire che, per esempio, una "nuova"
droga non viene considerata illegale finchè il Ministero non lo decreta. La
pericolosità di una sostanza perciò non sempre corrisponde al "regime" legale a
cui è sottoposta. D'altra parte le conseguenze legali della detenzione di un
certo prodotto non sempre corrispondono alla sua pericolosità.
Oltre allo
Stato, anche molte Regioni, nei limiti delle proprie competenze organizzative e
assistenziali, hanno emanato normative su questo problema.
La Regione
Lombardia, ad esempio, ha approvato nel 1988 la Legge n° 51 che tuttavia non è
mai stata aggiornata alla successiva emanazione della Legge nazionale.
Ciò che la legge vieta
Sono vietate in ogni circostanza l'eroina, i derivati della
Cannabis (hascish, marijuana), la cocaina, gli allucinogeni, l'estasi e
alcuni prodotti analoghi.
L'articolo 73 dle T.U. prevede fino a 20 anni di
reclusione per chi "coltiva, fabbrica, estrae, raffina, OFFRE o mette in
vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista,
trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in
transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene sostanze
stupefacenti o psicotrope".
Ciò vale non solo per gli spacciatori ma, in
teoria, anche per chi acquistasse droga per un familiare o un amico
tossicodipendente. Le stesse pene, inoltre, si applicano per le sostanze per cui
è consentito l'uso terapeutico qualora vengano utilizzate per altri scopi,
indipendentemente dal fatto che siano state reperite utilizzando una ricetta
medica. Tuttavia l'articolo 75 introduce una eccezione per chi illecitamente
detiene sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale. In questo caso
sono previste solo sanzioni amministrative (es. la sospensione della patente di
guida o del passaporto).
In pratica, la persona trovata in possesso di
sostanze illegali, che dimostri di farne unicamente uso personale, viene
segnalata al Prefetto per l'irrogazione della sanzione. Ha tuttavia la
possibilità di richiedere la sospensione del procedimento se accetta di recarsi
al Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze (Ser.T.) per la predisposizione di
un programma terapeutico.
In questo caso il servizio invierà al Prefetto una
relazione periodica sull'andamento del programma.
Non è invece mai punibile,
di per se stesso, il semplice consumo di sostanze vietate.
Qualora le forze
dell'ordine, nel corso di una indagine, vengano a conoscenza del fatto che una
persona abbia assunto sostanze vietate sono tenute (articolo 121) a segnalarla
ad un Ser.T..
Il servizio inviterà l'interessato a presentarsi per un
eventuale terapia. Nessuna conseguenza è tuttavia prevista per chi non
rispondesse all'invito o non accettasse aiuti.
La non punibilità dei
consumatori non significa che l'uso non terapeutico di queste sostanze sia
espressamente consentito, ma solo che queste persone sono considerate malate e
non delinquenti. Perciò la legge prevede che siano curati e non puniti.
Nello
stesso modo la non punibilità di una persona malata di mente che passa a 100
all'ora a un semaforo rosso non vuol dire che sia cambiato il Codice della
Strada ma solo che quel comportamento non è una violazione della legge ma solo
il sintomo di una malattia.
Ciò che la legge impone
La produzione, il trasporto, la prescrizione e l'uso a scopo
terapeutico dei farmaci ad azione stupefacente contenuti nell'elenco del
Ministero della Sanità devono avvenire secondo procedure più o meno complesse e
con particolari autorizzazioni da parte dello Stato. Per alcune la prescrizione
medica può avvenire solo attraverso una modulistica particolare e solo per
determinate malattie. E' il caso della morfina (cancro, infarto), dei
barbiturici (epilessia, malattie psichiatriche), delle amfetamine (obesità
grave), della tossicodipendenza da oppiacei (metadone, buprenorfina), etc. Per
altri composti, come per esempio le benzodiazepine, sono invece previste forme
di controllo meno complicate. Queste norme non sono tuttavia sempre chiare,
tanto che hanno dato origine ad una serie di vertenze sulla libertà terapeutica
dei medici.
La legge impone inoltre l'istituzione di una serie di
servizi per la prevenzione, la diagnosi e la
cura delle tossicomanie.
Ciò che la legge consente
La legge consente a chiunque faccia uso di sostanze stupefacenti di scegliere liberamente se, come, dove e quando curarsi senza perciò subire alcun danno o svantaggio nè sul piano personale nè sul piano sociale.
[u] ^ torna in altoCio che la legge garantisce
La legge garantisce che i diritti dei pazienti tossicodipendenti siano rispettati senza alcuna discriminazione attraverso le disposizioni dell'articolo 120.
[u] ^ torna in altoAlcol e tabacco
Il rapporto tra reati e tossicomanie è ben noto anche per quanto
riguarda l'alcolismo.
Sul piano sanitario segnaliamo che è entrata
recentemente in vigore la legge 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcolcorrelati". Questa legge impone tra l'altro a vari organi dello
Stato una serie di obblighi relativi alla definizione delle caratteristiche dei
servizi che si occupano di alcologia, alla predisposizione di piani educativi,
di programmi epidemiologici , di controlli sulle strade, di rimborso a carico
delle ASL dei farmaci per l'alcolismo. Consente ( ma non impone) alle Regioni di
convenzionarsi con Comunità Terapeutiche per alcolisti e di istituire servizi
ospedalieri ad hoc. Istituisce inoltre una consulta nazionale sull'alcol,
prevede alcune limitazioni alla pubblicità di bevande alcoliche e alla loro
vendita sulle autostrade . Infine estende agli alcolisti l'articolo 124 del T.U.
309/90 che prevede la conservazione del posto di lavoro per il periodo del
trattamento riabilitativo fino ad un massimo di 3 anni.
Per quanto riguarda
invece il fumo di sigaretta dal 1975 è in vigore la legge 584/75 che vieta di
fumare nelle corsie degli ospedali, nelle aule scolastiche, nei mezzi di
trasporto pubblici (esclusi gli scompartimenti per fumatori), nei cinema e nei
teatri non provvisti di depuratori e nelle sale - riunioni aperte al
pubblico.
Queste disposizioni sono state confermate dal Decreto Presidente
della Repubblica ( DPR) 753 del 1980 e da una direttiva del Presidente del
Consiglio del 1995.
Chi non rispetta queste leggi può essere multato dalla
Guardia di Finanza su segnalazione obbligatoria del responsabile della
struttura. Il responsabile della struttura che non faccia rispettare la legge
può a sua volta essere multato in maniera molto pesante.
Nessuna legge
nazionale, a tutt'oggi, prevede strutture esplicitamente tenute ad occuparsi
alcolismo o tabagismo anche se questi interventi rientrano nei compiti
istituzionali generici dei Servizi Tossicodipendenze, degli Ospedali Pubblici e
delle Aziende Sanitarie Locali.