Carcere e tossicodipendenze
Per una razionale identificazione dei soggetti tossicodipendenti incarcerati
e per la corretta impostazione di un programma terapeutico l'intervento degli
operatori deve essere necessariamente multidisciplinaree deve avvalersi delle
strutture sanitarie penitenziarie e dei presidi socio-sanitari
territoriali.
Non va infatti dimenticato che l'ordinamento penitenziario
italiano, uno dei più moderni del mondo, si è espresso chiaramente su questo
argomento, in relazione anche al fatto che ha mutuato i concetti esposti nelle
"Regole Minime" dell'ONU e del Consiglio d'Europa. Dai dati rilevati
dall'amministrazione penitenziaria risulta che i tossicodipendenti identificati
sono eroinomani nella grande maggioranza dei casi se maschi, e nella quasi
totalità se femmine. Hanno precedenti penali prevalentemente per reati contro il
patrimonio e spesso anche per reati commessi contro la legge sugli stupefacenti.
Per lo più sono reduci da tentativi esterni di trattamento e recupero falliti.
Le modalità degli accertamemti degli stati di tossicodipendenza erano state già
oggetto di una circolare del Ministero della Sanità (n.39/1984) che stabiliva
gli accertamenti necessari per instaurare una terapia sostitutiva con farmaci
analgesico narcotici. Il Decreto Ministeriale (D.M.) 186/90 definisce invece i
criteri per la certificazione dello stato di
tossicodipendenza a fini medico-legali . In base a queste normative risulta
chiaro che al Medico spettano la diagnosi e la decisione sulle terapie indicate.
Il Magistrato invece decide la pena e le misure alternative. E' possibile
infatti applicare gli arresti domiciliari in luogo di cura e stabilire la
sospensione della pena per l'attivazione di un programma di riabilitazione.
Si individuano, per ragioni di praticità, le linee operative attuali sulla gestione del problema della tossicodipendenza nell'ambito penitenziario, come prevista dai protocolli d'intesa tra il carcere e il servizio pubblico per le tossicodipendenze. In particolare la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 18.3.94 n.222 stabilisce:
- le linee di indirizzo
- il complesso degli interventi di rete attivati o attivabili in area esterna
- disciplina degli interventi riabilitativi in area penitenziaria ordinaria
- disciplina degli interventi praticabili nelle strutture a "custodia attenuata"
Tra i compiti del Sert, in collaborazione con la struttura penitenziaria si prevedono:
- la diagnosi di tossicodipendenza
- la presa in carico
- la valutazione della domanda
- la redazione del programma individualizzato con relativa gestione delle verifiche
Nella convenzione e nel relativo protocollo operativo si prevede quanto segue.
- L'A.S.L deve assumere, in collaborazione con il Servizio Sanitario Penitenziario, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione mediante propri operatori o enti ausiliari nel quadro di un intervento multidisciplinare. E' previsto il coordinamento con le A.S.L. "di provenienza" ( i cui operatori possono essere autorizzati dal Direttore del Carcere ad accedere per colloqui in istituto) e con le Comunità Terapeutiche e gli altri enti ausiliari (di cui all'art. 114 e segg. T.U.) Deve essere definito un programma terapeutico, che può essere anche solo farmacologico , e devono essere eseguite le analisi cliniche necessarie per l'accertamento della qualità e le verifiche del programma. Devono infine essere svolti interventi di informazione all'interno dell'Istituto.
- Il Direttore della struttura penitenziaria è invece "responsabile" degli interventi trattamentali e "garante dello svolgimento degli stessi". Deve impegnarsi a "facilitare al massimo" l'esecuzione degli interventi ASL e deve concordare con il Direttore del Ser.T. periodici incontri di verifica, allo scopo del "miglioramento del servizio". Invia ogni sei mesi relazione al Dipartimento. è inoltre sua responsabilità fare informare il detenuto, nel corso del colloquio di primo ingresso, delle opportunità offerte e mettere a disposizione degli operatori Ser.T. "locali idonei". Tramite il personale sanitario della Casa deve provvedere in ogni tempo agli interventi sanitari "di pronto soccorso". I programmi di trattamento del GOT devono infine integrarsi con le risultanze trasmesse dal Ser.T.
- Il Direttore del Ser.T. in particolare è "responsabile" dell'intervento curativo e riabilitativo dei tossicodipendenti e della realizzazione dei programmi terapeutici e socio-riabilitativi e gestisce il "coordinamento tecnico-professionale" degli interventi.. Deve però tener conto nella realizzazione degli interventi delle caratteristiche e specificità dell'Istituto. è suo compito fornire al Direttore del Carcere l'elenco degli operatori da autorizzare a entrare nell'Istituto. E' tenuto anche a comunicargli i programmi varati per "integrare" il programma complessivo che rimane di competenza del gruppo osservazioni della Casa (ai sensi dell'art. 73 Ordinamento Penitenziario). Deve segnalare alla ASL eventuali inconvenienti rilevati nel servizio.
Riassumiamo di seguito, in maniera schematica, le risorse normative utilizzabili dai detenuti tossicodipendenti.
- La condanna definitiva a pena detentiva (art. 95 T.U. 309/90 ) DEVE ESSERE SCONTATA IN "ISTITUTI IDONEI PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI TERAPEUTICI". Ciò significa che il detenuto tossicodipendente dovrebbe essere ospitato in Sezioni della Casa con reparti carcerari attrezzati oppure in Case specificatamente attrezzate (art. 96- IV D.M. 10.05.1991).
- Gli imputati in custodia cautelare (art. 91, I comma) e i detenuti che espiano condanna definitiva, se tossicodipendenti , con o senza programma terapeutico, anche se non meritevoli di misure alternative hanno DIRITTO A RICEVERE cure mediche e assistenza necessaria "a scopo di riabilitazione"
- La competenza a fornire queste prestazioni è del Ser.T. d'intesa con gli Istituti di Pena e in collaborazione con i servizi sanitari penitenziari.
- Esistono convenzioni specifiche che consentono la cura e la riabilitazione sia per trattamento inframurale che extramurale
- Le misure previste per i detenuti tossicodipendenti sono le seguenti:
- SOSPENSIONE DELLA PENA (art.90-91 T.U. 309/90) alle seguenti condizioni:
- Condanna definitiva
- Pena inferiore a 4 anni
- Programma Terapeutico già esaminato con esito positivo oppure in corso
Competenti alla gestione sono il Ser.T. ed il P. M. (C.S.S.A. escluso)
- AFFIDAMENTO PARTICOLARE (art. 94 T.U. 309/90 , ex art.47 bis di cui agli
artt.91 e 92 T.U.) purchè sia intervenuta una condanna definitiva. L'istanza può
essere presentata dallo stato di libertà, in attesa della decisione del
Tribunale di Sorveglianza o da detenuti in istituto. Anche in questo caso la
pena irrogata o residua non deve superare i 4 anni. La richiesta può essere
fatta per qualunque reato anche se non legato alla tossicodipendenza. La domanda
va inoltrata al P.M. competente per l'esecuzione che può sospendere la pena e
scarcerare oppure rigettare la richiesta . In i casi gli atti vanno al Tribunale
di Sorveglianza per la decisione.
La DOCUMENTAZIONE BASE per accedere a questi benefici è costituita da:- certificazione di stato di tossicodipendenza (Ser.T.),
- programma terapeutico riabilitativo scritto, proposto, accettato,
- dichiarazione di idoneità del programma (Ser.T.)
- SOSPENSIONE DELLA PENA (art.90-91 T.U. 309/90) alle seguenti condizioni:
Questi benefici possono essere concessi due sole volte (salvo estensione a
condanne per reati commessi in precedenza ma divenute definitive in tempo
successivo). Gli Enti o Uffici coinvolti sono la Casa circondariale (Equipe di
osservazione), il Sert, il CSSA, gli Enti Ausiliari, il Magistrato di
Sorveglianza e il Tribunale di Sorveglianza.
Se la fase istruttoria e la
fase di gestione di gestione si concludono positivamente si ottiene l'
estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale della condanna.