Norme relative a reati e abuso di sostanze
Imputabilità
L'articolo 85 del Codice Penale stabilisce che "nessuno può essere
punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui lo ha
commesso non era imputabile". La legge considera imputabili i soggetti che sono
in grado di intendere e di volere, di capire, cioè, il significato dei propri
atti e la volontà di compierli. Non è imputabile il soggetto minore di 14
anni.
L'articolo 88 del Codice Penale prevede inoltre che non sia imputabile
colui che nel momento in cui ha commesso il fatto "era, per infermità, in tale
stato di mente da escludere la capacità di intendere o di volere"; in tale
condizione si realizza il vizio totale di mente.
Poiché le droghe possono
alterare lo stato psichico il legislatore ha preso in considerazione la
possibilità che chi commette reati sotto l'effetto di alcol o stupefacenti non
sia imputabile.
In realtà, in base al disposto degli articoli 92 e 93 del
Codice Penale, l'intossicazione acuta da alcol o sostanze stupefacenti non
esclude l'imputabilità. Il soggetto infatti, anche se non in grado di capire la
proprie azioni a causa dell'effetto delle sostanze, tuttavia si presume che
fosse cosciente prima di assumerle ed è perciò responsabile delle conseguenze
dei suoi atti. Anzi, un'intossicazione acuta preordinata al fine poter più
facilmente commettere un reato ( per esempio: assumere cocaina per trovare il
coraggio di commettere una rapina) è considerata
un'aggravante.
L'intossicazione cronica, cioè la tossicomania anche da alcol,
è invece considerata una condizione patologica che può influire
sull'imputabilità; è cioè paragonata a una infermità che in alcuni casi può
comportare una riduzione o una perdita della capacità di intendere e
volere.
La legge prevede anche una condizione di abuso abituale di sostanze
che è considerata un'aggravante.
Nota: la differenza tra tossicomania e abuso abituale è
facilmente comprensibile pensando da un lato ad un alcolista che, per quanti
sforzi compia, non riesce ad astenersi dall'alcol nemmeno per un giorno e
dall'altro all'ubriacone che ripetutamente si sbronza con gli amici prima di
andare alla partita allo scopo di dedicarsi a bravate più o meno legali.
Norme per i detenuti tossicodipendenti
Sono previste una serie di norme per chi, potendo dimostrare di
essere tossicodipendente, ha commesso reati correlati a questa
condizione.
L'art. 90 della Legge 309/90 stabilisce che per la persona
condannata a una pena detentiva minore di 4 anni per reati commessi in relazione
al proprio stato di tossicodipendenza, il tribunale di sorveglianza può
sospendere l'esecuzione della pena qualora il soggetto si sottoponga ad un
programma terapeutico. La sospensione è concessa su istanza dell'interessato al
tribunale di sorveglianza (art. 91).
L'art. 94 della medesima legge prevede
l'affidamento in prova al servizio sociale per il soggetto tossicodipendente o
alcoldipendente che abbia da scontare una pena minore di 4 anni e che abbia in
corso un programma di recupero.
Altre norme riguardanti l'abuso di alcol
- L'articolo 688 del Codice Penale punisce con l'arresto fino a 6 mesi o con una ammenda chi si ubriaca in pubblico.
- L'articolo 689 punisce con l'arresto fino a un anno e con la chiusura del locale il padrone di un bar o simili che somministra bevande alcoliche a un minore di 16 anni o a un minorato mentale.
- L'articolo 690 punisce con l'arresto fino a sei mesi o con un'ammenda chi fa ubriacare un altro in pubblico.
- L'articolo 691 punisce con l'arresto fino ad un anno chi somministra alcolici a un ubriaco (anche in privato).